Federazione Nazionale Spedizionieri Costituita con atto n. 55345 di rep., 11.6.1946 Dott. Guido Schillaci Ventura notaio in Roma.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’08.11.2012, depositato presso il notaio Marco Avagliano in Milano in data 08.11.2012, repertorio n. 9250, raccolta n. 4323, entra in vigore l’08.11.2012.
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI
Art. 1 – Costituzione
È costituita la “Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali” – in forma abbreviata “Fedespedi” – fra le imprese, comunque denominate, che esercitano attività di trasporto e spedizione internazionale terrestre, ferroviario, marittimo, aereo e/o combinato di merci per conto di terzi, nonché di servizi logistici e di operatori multimodali e terminalisti.
La Federazione ha carattere apartitico e durata illimitata.
La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e ne adotta il relativo logo nella denominazione. Può aderire, previa relativa approvazione da parte di Confetra, ad altri organismi di carattere nazionale, comunitario o internazionale purché questi abbiano finalità compatibili con i propri scopi statutari.
Art. 2 – Sede
La Federazione ha sede in Milano.
Può istituire anche altrove uffici distaccati e delegazioni, direttamente dipendenti dalla Federazione. L’istituzione ed i compiti di tali emanazioni sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Scopi
La Federazione ha lo scopo di promuovere, nel contesto in cui opera e presso gli associati, la coscienza dei valori sociali e civili propri di una società orientata al rispetto dei principi di libertà, anche nel campo dell’iniziativa economica, e di democrazia.
A tale fine la Federazione pone in essere le iniziative che le competono in via istituzionale per rappresentare, in via generale, i diritti e gli interessi propri della categoria delle imprese associate, comunque collegati all’esercizio della loro attività imprenditoriale, e a favorirne lo sviluppo ed il progresso economico, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dagli Organi Sociali.
La Federazione si propone, in particolare, di perseguire i seguenti scopi:
- promuovere il collegamento, il coordinamento e la collaborazione delle imprese associate, tra loro e nei confronti della Federazione, nonché delle Associazioni Territoriali di cui all’Art. 5;
- promuovere e concorrere alla stipula di accordi in materia sindacale ed economica, nonché di contratti collettivi nazionali di lavoro, prestando assistenza a favore delle imprese associate nelle relative questioni di interesse generale e particolare;
- promuovere nei confronti delle istituzioni pubbliche o private, degli organi di Governo centrale o periferico e delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e culturali – in Italia e all’estero – forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di sviluppo;
- partecipare all’attività di istituzioni, fondazioni e di enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, che perseguano gli stessi fini della Federazione o svolgano attività in settori rilevanti agli effetti del conseguimento degli scopi statutari; promuoverne se del caso la costituzione; provvedere a designare in essi, ove consentito dai rispettivi statuti, i propri rappresentanti o delegati;
- promuovere azioni e assumere iniziative, anche mediante la costituzione di enti e società, in materia amministrativa, legislativa, sindacale e previdenziale, tributaria, assicurativa, finanziaria, informatica, editoriale o in ogni altro ambito occorrente, mirate alla risoluzione delle problematiche che riguardano la categoria e finalizzate al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese associate;
- fornire alle imprese associate consulenza, assistenza e informazione relativamente alle materie d’interesse per la categoria;
- assumere le opportune iniziative, anche mediante la costituzione di enti e società o la partecipazione in essi/e, per favorire lo sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica del settore, promuovendo o curando anche direttamente l’organizzazione di corsi per la qualificazione e l’aggiornamento delle risorse presenti all’interno delle imprese associate. In particolare, la Federazione potrà emettere o richiedere che terzi soggetti (comprese banche, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari all’uopo autorizzati) emettano fideiussioni o garanzie di tipo fideiussorio, in questo caso con facoltà di regresso verso la Federazione, a garanzia della restituzione di importi che la Federazione stessa ricevesse, direttamente o indirettamente tramite enti o società a tal fine costituiti/e o partecipati/e, nell’ambito dei suddetti corsi di qualificazione e aggiornamento;
- organizzare e curare dibattiti e convegni, ricerche e studi, nonché l’eventuale pubblicazione di monografie, riviste e periodici su temi economici, sociali, tecnici e gestionali d’interesse per la categoria;
- provvedere, con la collaborazione degli associati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, alla rilevazione, all’elaborazione ed alla diffusione di dati statistici, notizie o altre informazioni relativi al settore di competenza della Federazione e/o delle imprese associate;
- individuare e suggerire i comportamenti idonei ad attribuire alle imprese associate un elevato livello di qualificazione professionale, promuovendo e curando la realizzazione e l’aggiornamento di un “Codice Deontologico”, diretto a descrivere le regole di comportamento cui gli associati sono tenuti ad uniformarsi;
- promuovere la partecipazione diretta degli associati attraverso la costituzione di commissioni interne, gruppi di studio e di lavoro o quant’altro risulti funzionale al perseguimento dei fini statutari;
- adoperarsi per la risoluzione delle questioni e delle vertenze che insorgessero fra le imprese associate, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all’occorrenza, amichevoli intese o sollecitando la soluzione in ambito arbitrale;
- adempiere a tutti gli altri compiti o funzioni che l’Assemblea Generale individui e deliberi come rispondenti al raggiungimento degli scopi statutari
La Federazione non persegue fini di lucro e non può distribuire durante la durata dell’associazione – anche in modo indiretto – utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano diversamente imposte dalla Legge.
È ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Titolo II: ASSOCIATI
Art. 4 – Associati
Possono far parte della Federazione tutte le imprese che esercitano l’attività di cui all’Art. 1.
L’adesione alla Federazione avviene:
- automaticamente qualora l’impresa aderisca all’Associazione Territoriale aderente di cui all’Art. 5, competente in base alla sede dell’impresa medesima
- attraverso diretta domanda di ammissione a socio qualora l’impresa abbia sede in una località nella quale non esiste alcuna Associazione Territoriale di cui all’Art. 5; la domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere sottoposta alla Federazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e implica l’accettazione del presente Statuto e di quello di Confetra.
L’adesione di cui ai commi precedente comporta anche l’adesione dell’impresa a tutte le Associazioni Territoriali di cui all’Art. 5 ove l’impresa stessa ha una propria sede o altra stabile organizzazione.
Art. 5 – Associazioni/Sezioni Territoriali e Associazioni Affiliate
Le Associazioni Territoriali aderenti a Confetra o, ove esistano, le Sezioni costituite all’interno di queste ultime, che rappresentino sul territorio di riferimento, provinciale o regionale, le imprese di cui all’art. 1, aderiscono alla Federazione.
Le organizzazioni di cui al comma precedente non devono avere scopi in contrasto con quelli della Federazione.
Ove non esistano le Associazioni Territoriali di cui al comma 1 del presente articolo, la Federazione potrà promuoverne la costituzione d’intesa con la Confetra.
I Presidenti delle organizzazioni di cui al primo comma, o i loro delegati, partecipano di diritto ai lavori della Consulta dei Presidenti di cui all’Art. 24.
Possono analogamente aderire alla Federazione altre Associazioni nazionali di categoria regolarmente costituite fra imprese che esercitano l’attività di cui all’Art. 1. L’adesione di queste associazioni, in qualità di Associazioni Affiliate, dovrà essere regolata da apposite convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo della Federazione e ratificate quindi dall’Assemblea Generale. Le imprese aderenti alle Associazioni Affiliate esercitano gli stessi diritti e sono tenute al rispetto degli stessi obblighi delle imprese associate di cui al primo comma dell’articolo 4. I Presidenti delle Associazioni Affiliate, o i loro delegati, partecipano di diritto ai lavori della Consulta dei Presidenti di cui all’Art. 24.
Art. 6 – Diritti degli associati
Le imprese associate ed in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i diritti previsti dal presente Statuto.
Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e passivo, con i limiti e le modalità previste nel presente Statuto e nello specifico Regolamento ad esso allegato.
Le imprese associate possono avvalersi di tutti i servizi della Federazione funzionali al raggiungimento degli scopi statutari, nonché di quelli che discendono dal sistema confederale, e di investire la stessa dei problemi d’interesse per la categoria.
Art. 7 – Obblighi e contributi
Le imprese associate sono tenute a corrispondere alla Federazione i contributi ordinari stabiliti sulla base dell’apposita convenzione prevista dallo Statuto della Confetra.
Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti per situazioni ed esigenze particolari dall’Assemblea Generale, su specifica proposta del Consiglio Direttivo.
I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
Art. 8 – Perdita della qualità di associato
L’impresa associata perde tale sua qualità per:
- a) per recesso
- b) qualora, nel caso di adesione secondo il punto 1, del secondo comma dell’Art. 4, questa venga meno nella Associazione Territoriale aderente ove l’impresa ha la propria sede
- c) per cessazione dell’attività da parte dell’impresa
- d) per espulsione ai sensi dell’Art. 29 del presente Statuto
La messa in liquidazione dell’impresa, l’amministrazione controllata o altre forme giuridiche sopravvenienti allo “status” di normalità aziendale non costituiscono motivo di risoluzione del rapporto associativo, sin tanto che esista una attività imprenditoriale secondo quanto deliberato al riguardo dal Consiglio Direttivo.
Le modalità ed i termini della cessazione della qualità di Associato sono determinate dal Consiglio Direttivo.
Quanto precede comporta, di norma, la perdita della qualità di Associato presso tutte le Associazioni Territoriali di cui all’Art. 5 ove l’impresa stessa abbia una propria sede o una stabile organizzazione.
Qualora dovessero insorgere controversie fra Associazioni Territoriali aderenti o fra queste e la Federazione esse saranno risolte, se possibile, di comune accordo, o in caso contrario in sede confederale.
Le imprese aderenti ad Associazioni Affiliate perdono la qualità di associato alla Federazione nel momento in cui sono disdettate le convenzioni di affiliazione di cui all’Art. 5, ultimo comma, o qualora venga meno l’adesione dell’impresa alla stessa Associazione Affiliata.
Titolo III: ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Art. 9 – Organi sociali
Sono organi della Federazione:
- l’Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli organi sociali di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dovranno redigere verbalizzazione delle proprie sedute, da conservarsi in appositi registri presso la sede della Federazione.
Le cariche sociali non possono essere assunte che da persone appartenenti o che abbiano appartenuto alla categoria rappresentata dalla Federazione. Fanno eccezione i Revisori dei Conti che possono essere scelti anche fra persone non appartenenti alla categoria rappresentata dalla Federazione.
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salva la competenza del Consiglio Direttivo di determinare con apposita deliberazione eventuali rimborsi per le spese sopportate per la carica e debitamente documentate.
Art. 10 – Assemblea Generale
L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione.
Essa è composta dai rappresentanti delle singole imprese, in regola con il pagamento dei contributi associativi, relativi all’esercizio precedente rispetto a quello in cui si svolge l’Assemblea, che hanno diritto ciascuna ad 1 voto.
L’impresa associata ha diritto ad in voto supplementare ogni 5.000 (cinquemila) euro di contributi ordinari corrisposti alla Federazione
Le imprese associate partecipano all’Assemblea con il proprio legale rappresentante o con suo delegato, la cui nomina deve essere comunicata per iscritto.
Sono ammesse deleghe fra imprese nel limite di 20 (venti).
In deroga al limite previsto dal precedente comma, le imprese aventi sede nell’ambito di un determinato territorio possono farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante dell’Associazione aderente territorialmente competente. Analoga deroga è prevista per le imprese aderenti alle Associazioni di cui all’Art. 5, ultimo comma, che possono farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante della rispettiva Associazione Affiliata senza limite numerico di deleghe.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché in ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti alle imprese associate, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano in età, sentito il Consiglio Direttivo, con avviso spedito alle imprese associate almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione, salvo quanto previsto dall’Art. 33, da trasmettersi attraverso lettera ordinaria, telefax documentato o posta elettronica.
Analogo avviso verrà inviato alle Associazioni Territoriali aderenti affinché possano rendere edotti gli associati sul territorio di competenza.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno della riunione.
In casi di comprovata urgenza, l’Assemblea, purché non indetta per le modifiche al presente Statuto, le elezioni degli organi sociali o lo scioglimento della Federazione, può essere convocata, mediante gli stessi strumenti di cui ai commi precedenti, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
Art. 12 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero da persona nominata dalla stessa Assemblea.
Il Presidente chiama il Segretario Generale della Federazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13 – Costituzione e funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, direttamente o per delega, la maggioranza dei voti spettanti agli associati.
L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.
Le votazioni si svolgono con voto palese salvo che l’Assemblea non stabilisca a maggioranza modalità diverse.
Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento della Federazione si applicano le disposizioni previste al successivo Art. 33.
Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata per l’elezione degli organi sociali si applica l’apposito Regolamento, allegato al presente Statuto.
Art. 14 – Compiti ed attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
- la determinazione delle direttive di massima cui la Federazione deve uniformarsi nelle sue molteplici attività;
- l’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- l’elezione del Presidente della Federazione e di 14 (quattordici) membri del Consiglio Direttivo;
- l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- la ratifica delle convenzioni di affiliazione delle Associazioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 5;
- l’approvazione, su specifica proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali contributi straordinari;
- deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Federazione secondo le modalità previste dall’Art. 33;
- deliberare su ogni questione proposta dagli organi sociali o dagli associati, secondo quanto precisato all’Art. 11;
quant’altro indicato nel presente Statuto.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio è composto da:
- il Presidente della Federazione;
- il precedente Presidente della Federazione;
- i Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale;
- 4 (quattro) Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo eletto, su proposta del Presidente;
- i Presidenti delle Associazioni Affiliate di cui all’ultimo comma dell’Art. 5;
- il Presidente del Gruppo Giovani Spedizionieri Fedespedi di cui all’Art. 25.
Art. 16 – Costituzione e convocazione del Consiglio Direttivo
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni con possibilità di rielezione. Non possono comunque durare in carica più di due mandati pieni consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 3 (tre) volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente attraverso telefax documentato o posta elettronica con avviso spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
In caso di comprovata urgenza, il Consiglio può essere convocato mediante gli stessi strumenti di cui al comma precedente, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
Intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo i Probiviri e i Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo interviene senza diritto di voto il Segretario Generale; possono essere invitati a partecipare i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti di cui all’Art. 5, nonché terzi in veste di esperti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente alla Segreteria Generale, possono essere dichiarati decaduti dall’incarico.
In caso di decadenza dall’incarico, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di singoli Consiglieri, se eletti dall’Assemblea, vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti e se nominati dal Consiglio eletto, lo stesso provvederà su proposta del Presidente alla sostituzione. I Consiglieri subentrati restano in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio.
Art. 17 – Costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di una sua assenza o impedimento, da un vice Presidente designato. In mancanza di designazione, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano in età.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti, e sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione. A fungere da Segretario può essere chiamato il Segretario Generale della Federazione o un Consigliere designato dal Consiglio.
In caso di parità delle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
Art. 18 – Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il funzionamento e l’ordinamento della Federazione, compresi quelli attinenti alla gestione economica, con i limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- specificare le direttive di massima dell’attività della Federazione secondo gli indirizzi e il programma stabiliti dall’Assemblea generale;
- deliberare sul progetto di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da presentare all’Assemblea;
- approvare il bilancio preventivo annuale;
- nominare i 4 (quattro) Consiglieri di cui all’Art. 15, lett. d), tenuto conto della composizione dello stesso;
- stabilire annualmente i contributi ordinari sulla base dell’apposita convenzione prevista dal secondo comma dell’Art. 7 dello Statuto della Confetra e proporre all’Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
- determinare gli eventuali rimborsi spese di cui all’Art. 9;
- proporre all’approvazione dell’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alle convenzioni di affiliazione di cui all’ultimo comma dell’Art. 5, previamente consultata al riguardo la Consulta dei Presidenti di cui all’Art. 24;
- istituire uffici distaccati e delegazioni della Federazione stabilendone i relativi compiti;
- nominare le Sezioni di cui all’Art. 26, nonché i rispettivi Presidenti, e proporre la costituzione delle commissioni/gruppi di lavoro di cui allo stesso Art. 26;
- stabilire le modalità di adesione alla Federazione di cui all’Art. 4 e quelle di cessazione dalla qualità di socio di cui all’Art. 8;
- proporre al Presidente la nomina o la revoca del Segretario Generale
- deliberare l’adesione della Federazione agli organismi di carattere nazionale, comunitario o internazionale di cui all’Art. 3, designando le persone a ciò delegate;
- designare i rappresentanti della Federazione negli organi delle società controllate o partecipate e in enti, istituti, commissioni ed organi esterni;
- determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 29;
- esercitare gli altri compiti ad esso attribuiti dallo Statuto e promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli associati alla vita della Federazione ivi compresa la facoltà di deliberare in merito all’emissione o alla richiesta di emissione da parte di terzi soggetti (comprese banche, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari all’uopo autorizzati) di fideiussioni o garanzie di tipo fideiussorio finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali di cui all’Art. 3.
Art. 19 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei voti espressi.
Dura in carica tre anni, può essere rieletto ma non può durare in carica per più di due mandati pieni consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di lite.
Nomina i Vice Presidenti, fino ad un massimo di sei, prescelti nell’ambito del Consiglio Direttivo e conferisce loro, collegialmente o singolarmente, deleghe di responsabilità su specifiche aree di attività e/o su singoli progetti
Il Presidente ha la rappresentanza politica della Federazione ed è responsabile del perseguimento degli scopi associativi, formula proposte agli organi collegiali, provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell’attività della Federazione.
Propone al Consiglio Direttivo la designazione dei rappresentanti della Federazione negli organi delle società controllate o partecipate e in enti, istituti, commissioni ed organi esterni; ove tali designazioni abbiano carattere locale (provinciale o regionale) il Presidente provvede a consultare preventivamente al riguardo le Associazioni Territoriali interessate.
Predispone il rendiconto economico finanziario nonché il bilancio preventivo.
Dispone sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale, sentito il parere del Segretario Generale.
Il Presidente, o un suo rappresentante espressamente delegato, partecipa agli organismi confederali previsti dallo statuto della Confetra ed in particolare partecipa alla Assemblea convocata per la stipulazione della convenzione di cui all’Art. 7 dello statuto Confetra.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con i Vice Presidenti, ai fini di una costante collaborazione collegiale.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente delegato o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano deve convocare entro tre mesi l’Assemblea per la nuova elezione.
Art. 20 – Vice Presidenti
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate.
Scadono con il Presidente in carica all’atto delle rispettive nomine, possono essere confermati, ma non possono durare nella stessa carica per più di due mandati pieni consecutivi.
In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla sua scadenza, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengono a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente provvede alla loro sostituzione.
Art. 21 – Comitato di Presidenza
Il Presidente e i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza si riunisce, ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente.
Ha carattere consultivo e collabora con la Presidenza nell’attuazione delle direttive dell’Assemblea Generale e delle indicazioni del Consiglio Direttivo, approfondendo ed elaborando i temi di particolare rilevanza per la Federazione.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza interviene di norma e senza diritto di voto il Segretario Generale.
Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti nominati, anche tra persone estranee alla Federazione, dall’Assemblea Generale, che designano al loro interno il Presidente. Durano in carica 3 (tre) anni con possibilità di rielezione.
Il Collegio si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno su invito del suo Presidente. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Federazione o il Consiglio Direttivo o lo stesso Presidente del Collegio lo richiedano.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul rendiconto economico finanziario.
In ogni riunione il Collegio redige verbale su apposito registro.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell’Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea Generale, che designano al loro interno il Presidente.
I Probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti per non più di due mandati pieni consecutivi; non possono ricoprire altre cariche nella Federazione.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di singoli Probiviri vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti. I Probiviri subentrati restano in carica sino alla nuova elezione degli organi sociali.
Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati e la Federazione, oppure fra gli associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta. Il Collegio decide le controversie ed esso deferite secondo equità ed in via di amichevole composizione, nelle forme dell’arbitrato irrituale. Ha facoltà di stabilire le norme del proprio funzionamento nel modo che di volta in volta ritiene più opportuno, fatto salvo però in ogni caso il rispetto delle formalità essenziali alla tutela del contraddittorio.
Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione proposte dal Consiglio Direttivo di cui all’Art. 29.
Art. 24 – Consulta dei Presidenti
Allo scopo di analizzare i bisogni e le aspettative di rappresentanza e di servizio sul territorio e di assicurare il collegamento politico-operativo fra la Federazione e le altre componenti del sistema associativo, è istituita la Consulta dei Presidenti delle Associazioni/Sezioni Territoriali e Affiliate di cui all’Art. 5.
La Consulta dei Presidenti è convocata dal Presidente della Federazione e si riunisce almeno due volte all’anno.
Delle riunioni della Consulta viene redatto apposito verbale, da trasmettersi alle Associazioni di cui all’Art. 5 e al Consiglio Direttivo.
Possono partecipare alla Consulta, assistendo i rispettivi Presidenti, i Direttori e Segretari delle Associazioni convocate.
La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati ed esperti nelle materie che saranno discusse e approfondite nella riunione.
Art. 25 – Gruppo Giovani Spedizionieri
Nell’ambito della Federazione è costituito con sede in Milano il Gruppo Giovani Spedizionieri (GGS) allo scopo di consentire un migliore utilizzo delle professionalità dei giovani imprenditori associati (fino a 40 anni di età) e di favorire al contempo l’interscambio in ambito associativo delle esperienze tra il centro e il territorio.
Gli ambiti di attività del GGS, il suo funzionamento e i conseguenti rapporti con gli organi federali sono disciplinati da apposito Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Il Presidente del GGS è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione.
Titolo IV: SEZIONI E SEGRETERIA GENERALE
Art. 26 – Sezioni e commissioni
Il Consiglio Direttivo nomina per l’esame e lo studio dei problemi propri dell’attività delle aziende associate specifiche Sezioni e ne designa i rispettivi Presidenti, scegliendoli di norma al proprio interno.
Le Sezioni sono composte da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, escluso il proprio Presidente, nominati dal Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Direttivo, tra esperti del settore appartenenti ad aziende associate e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a partecipare ai lavori delle Sezioni stesse.
Tra i componenti delle Sezioni è nominato almeno un rappresentante del GGS.
Ai lavori delle Sezioni possono essere invitati esperti in veste di uditori senza diritto di voto.
Le Sezioni decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che le ha nominate. I componenti di ciascuna Sezione sono tenuti a partecipare alle riunioni della stessa. Qualora senza giustificato motivo non partecipino a più di 3 riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal loro incarico.
I Presidenti delle Sezioni hanno il compito di convocare le riunioni delle Sezioni, di indirizzarne i lavori e di tenere i contatti con il Presidente della Federazione e col Consiglio Direttivo. Rappresentano le Sezioni nell’ambito della Federazione e, quando ne abbiano ottenuto delega dal Presidente della Federazione, anche nei rapporti esterni.
Le Sezioni sono organi tecnici ed hanno poteri propositivi nello specifico ambito di competenza. Esse possono esaminare i problemi propri del settore di attività, proporre direttive per un omogeneo comportamento delle imprese del settore, predisporre strumenti operativi per lo sviluppo delle aziende che svolgono quella determinata attività specialistica.
Le deliberazioni delle singole Sezioni, prese a maggioranza dei voti espressi, sono di norma rese esecutive dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza possono essere rese esecutive anche dal Presidente della Federazione.
La Sezione è assistita dal Segretario Generale o da un funzionario della Federazione da esso delegato e, quando occorra, da personale specializzato nella particolare materia per la quale la Sezione è stata istituita.
Di ogni riunione della Sezione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e controfirmato dal compilatore e conservato presso la segreteria della Federazione.
Per l’approfondimento di temi di particolare o specifico interesse, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite Commissioni/Gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la relativa composizione.
Le Commissioni di cui al comma precedente si sciolgono automaticamente con la conclusione dei loro lavori e, in ogni caso, decadono alla scadenza del Consiglio che le ha nominate.
Art. 27 – Segretario Generale
Il Segretario Generale della Federazione è proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dal Presidente.
Svolge le attività previste dallo Statuto seguendo le direttive del Presidente.
Sovrintende a tutti gli uffici della Federazione e provvede al buon andamento dei servizi. È responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della Sede.
E’ a capo del personale e come tale provvede alla sorveglianza dello stesso proponendo al Presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.
Ha facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al buon conseguimento degli scopi statutari.
Quando partecipa alle sedute dei vari organi della Federazione, ha facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto. Può compiere anche atti propri del Presidente e dei Vice Presidenti della Federazione su deleghe specifiche.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri nelle funzioni di competenza.
Art. 28 – Personale
Il personale dirigente, di concetto e d’ordine è assunto o licenziato dal Presidente della Federazione. È inquadrato secondo i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalla Federazione per la categoria delle imprese associate.
Titolo V: SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 29 – Sanzioni disciplinari
Il Presidente della Federazione, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l’eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo della Federazione per l’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.
Ove il rappresentante dell’impresa associata che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo della Federazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:
- il richiamo
- la sospensione temporanea
- l’espulsione dalla Federazione.
Il Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione del socio dalla Federazione.
Contro le deliberazioni di cui ai commi precedenti è ammesso il ricorso alla Assemblea Generale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni. Su tale ricorso l’Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine all’applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, anche agli altri Associati.
Titolo VI: PATRIMONIO – BILANCIO
Art. 30 – Proventi
I proventi della Federazione sono costituiti:
- dai contributi di cui all’Art. 7;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- da ogni altro eventuale provento.
I proventi di cui al comma precedente non possono essere distribuiti durante la durata della Federazione – anche in modo indiretto – sotto forma di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro destinazione o la distribuzione non siano diversamente imposte dalla Legge.
Art. 31 – Destinazione dei fondi
I proventi di cui all’articolo precedente sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria di cui al bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale.
Gli atti della gestione ordinaria, economica e finanziaria sono di norma deliberati dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Comitato di Presidenza, che riferirà al Consiglio nella prima riunione successiva.
Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all’articolo precedente sono deliberati dall’Assemblea Generale.
Art. 32 – Esercizio finanziario e bilanci
L’esercizio finanziario della Federazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico finanziario.
Il progetto di rendiconto economico finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale e dovrà quindi essere sottoposto, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.
Per ciascun esercizio viene compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il bilancio di previsione annuale che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Titolo VII: MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO
Art. 33 – Modifiche statutarie e scioglimento
Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento della Federazione devono essere deliberati da una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con le modalità previste dall’Art. 11 almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 3/4 (tre quarti) dei voti spettanti agli associati.
La stessa Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti.
In caso di scioglimento della Federazione, la stessa Assemblea Straordinaria che l’ha deliberato provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e le modalità e i criteri di liquidazione. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Titolo VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti.
Art. 35 – Codice Etico
- La qualità di socio comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
- Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della Fedespedi il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
- Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della Fedespedi, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
- Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
- All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l’espulsione dall’associazione.