Entro lunedì 30 aprile le imprese grandi consumatori di energia devono comunicare il nominativo del responsabile per l’uso razionale dell’energia (Energy manager) tramite l’apposito modulo predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, da inviare con raccomandata A/R a: F.I.R.E. – casella postale 2334 – 00185 Roma.
Da quest’anno la comunicazione del responsabile può essere effettuata anche per posta certificata all’indirizzo fireamministrazione@pec.it.
Per il settore dei servizi l’obbligo di comunicazione dell’Energy Manager (previsto dall’articolo 19 della legge n.10/1991) scatta per le imprese che effettuano consumi energetici annui superiori a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio (t.e.p.). In particolare rientrano nei consumi energetici in questione i consumi di:
• gasolio per autotrazione (1 t.e.p. equivale a circa 1.122 litri di gasolio)
• benzina (1 t.e.p. equivale a circa 1.135 litri di benzina)
• energia elettrica (1 t.e.p. equivale a circa 4.500 kwh)
• gas naturale (1 t.e.p. equivale a circa 1.200 metri cubi di gas)
Si fa presente che la mancata comunicazione dell’Energy Manager è punita con la sanzione amministrativa da 5.164 a 51.645 euro (articolo 132 DPR n.380/2001).